La norma UN ECE 104

Negli USA l’obbligo delle strisce retroriflettenti è in vigore dal 1993 ed anche in Italia è diventata legge.
La Legge 1 agosto 2003 n. 214 converte in legge il Decreto 27/6/2003, n. 151 fissando l'obbligo, durante la circolazione, per gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporto specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti che li renda individuabili anche di notte, rendendone percepibile la sagoma fino a 300 metri di distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Internazionale UN ECE 104.

L'obbligo è stato prorogato con il Decreto-legge del 9 novembre 2004, n. 266, al 1° Aprile 2005.
Art. 7. Codice della strada
1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. - Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;

b) il comma 2-ter e' sostituto dal seguente:
«2-ter. - Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.
Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»


Le principali caratteristiche:
  • La bordatura deve essere formata da una fascia continua larga 5 cm o da più elementi di fascia e deve identificare il più esattamente possibile l’ingombro laterale e/o posteriore del veicolo
  • La bordatura deve coprire almeno l’80% della lunghezza o della larghezza del veicolo/rimorchio
  • E’ sconsigliata la combinazione di veicoli/rimorchi con o senza bordatura retroriflettente
  • La pellicola utilizzata per la bordatura deve essere omologata, l’omologazione è identificata dal seguente marchio



ECCO DEGLI ESEMPI DI COME APPLICARE LE BORDATURE RETRORIFLETTENTI

ESEMPIO A
Bordatura ingombro Bordatura sagoma
nastri riflettenti nastri rifrangenti


ESEMPIO B
Bordatura ingombro Bordatura sagoma
nastri riflettenti nastri rifrangenti


ESEMPIO C
Bordatura ingombro
nastri rifrangenti


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Nastri riflettenti rifrangenti