La norma UN ECE 104
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Negli USA l’obbligo delle strisce retroriflettenti è in vigore dal 1993 ed anche in Italia è diventata legge.
La Legge
1 agosto 2003 n. 214 converte in legge il Decreto
27/6/2003, n. 151 fissando l'obbligo, durante la circolazione,
per gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto
di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporto specifici,
con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate,
devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e
laterali retroriflettenti che li renda individuabili anche di notte,
rendendone percepibile la sagoma fino a 300 metri di distanza, in
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Internazionale UN
ECE 104.
L'obbligo è stato prorogato con il Decreto-legge
del 9 novembre 2004, n. 266, al 1° Aprile 2005.
Art. 7. Codice della strada |
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1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.
2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. - Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose,
nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici,
immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì
essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente
comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;
b) il comma 2-ter e' sostituto dal seguente:
«2-ter. - Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere
equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di
precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.» |
Le principali caratteristiche:
- La bordatura deve essere formata da una fascia continua larga 5 cm o da più elementi di
fascia e deve identificare il più esattamente possibile l’ingombro laterale e/o posteriore del veicolo
- La bordatura deve coprire almeno l’80% della lunghezza o della larghezza del veicolo/rimorchio
- E’ sconsigliata la combinazione di veicoli/rimorchi con o senza bordatura retroriflettente
- La pellicola utilizzata per la bordatura deve essere omologata, l’omologazione è identificata dal seguente marchio
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